
La nuova legge a tutela degli animali
La Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la legge che recepisce la Convenzione europea sulla protezione degli animali e modifica il Codice Penale laddove punisce chi uccide o maltratta animali: “Legge di ratifica ed esecuzione della Convezione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.
Nel momento in cui sarà esecutiva la Convenzione europea, questa prevederà il divieto di sottoporre un animale al taglio o all’amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all’asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l’aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici. La punibilità è esclusa quando l’intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell’animale. La punibilità è altresì esclusa quando l’intervento è considerato dallo stesso medico veterinario utile al benessere di un singolo animale. Una violazione del presente articolo potrà essere considerata maltrattamento ai sensi dell’articolo 544-ter del codice penale.
Nella legge approvata dal Parlamento italiano è da segnalare l’aumento della sanzione minima e massima per l’uccisione di animali: all’articolo 544 bis del Codice Penale la previsione della reclusione passa “da tre mesi a diciotto mesi” a “da quattro mesi a due anni”.
Vi è poi l’aumento delle sanzioni per maltrattamento di animali: all’articolo 544 ter del Codice Penale la previsione della pena passa “da tre mesi a un anno di reclusione o con la multa da 3.000 a 15.000 euro” a “da tre a diciotto mesi di reclusione o con la multa da 5.000 a 30.000 euro”.
Viene introdotto il nuovo reato di “traffico illecito di animali da compagnia” intesi come cani e gatti. Il legislatore ha previsto che la condotta sanzionata, se è un’attività organizzata o condotta reiterata finalizzata a perseguire un profitto, sia da considerarsi un delitto. Si punisce con la reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque, al fine di procurare a sé o a altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate: introduce nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale (microchip o tatuaggio) e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale e trasporti, ceda o riceva cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. La pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro è aumentata se cani o gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore alle 12 settimane o provengono da zone (Paesi dell’Est) sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate dalle competenti autorità dei Paesi di provenienza per evitare la diffusione delle malattie proprie della specie come ad esempio la rabbia.
È poi previsto il reato di “introduzione illecita di animali da compagnia”, sempre intesi come cani e gatti. La differenza rispetto al reato di cui sopra consiste in una violazione posta in essere da soggetti che non hanno approntato un’attività organizzata o reiterata. Si punisce con una sanzione pecuniaria amministrativa l’introduzione, trasporto e cessione di animali da compagnia nel territorio nazionale in violazione della normativa vigente ovvero contravvenendo all’obbligo di introdurre cani e gatti provvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia. Si applica una sanzione più elevata se i cani o gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore alle 12 settimane.
Ricordiamo anche che il Regolamento CE 1/2005 prevede che gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto, in particolare se si tratta di cani e gatti di meno di otto settimane di età, tranne quando sono accompagnati dalla madre. Una violazione di tale previsione potrà configurare il reato di maltrattamento ex art. 544-ter del Codice Penale. Ora si attende la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: il giorno seguente il nuovo testo sarà in vigore.
Laura Dotti
foto: via oipaitalia.com